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Maggio 2011
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
quarto Conto Energia, il DM 5 maggio 2011 che ridefinisce dal 1° giugno
prossimo, il sistema degli incentivi al fotovoltaico.
Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano
in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un
obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000
MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Per i ‘piccoli impianti’ fotovoltaici (impianti fino a 1000
kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in regime di scambio
sul posto, impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle
Amministrazioni pubbliche) non è previsto alcun tetto di spesa fino a fine
2012. Per i ‘grandi impianti’ (tutti quelli diversi dai ‘piccoli’) sono
previsti tetti di spesa semestrali fino al 2012.
Per gli impianti grandi e piccoli, dal 2013 al 2016, il
superamento dei tetti non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma
determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo. Dal
2013 è prevista l’introduzione del modello tedesco.
Alle installazioni che prevedono la rimozione dell’amianto è
assegnato un premio di 5 €cent/kWh, mentre un premio del 10% è destinato a chi
installa pannelli fotovoltaici italiani o europei.
Vediamo nel dettaglio i contenuti del quarto Conto Energia.
Le regole per l’incentivazione dei grandi impianti
I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31
agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, previa
comunicazione al GSE dell’entrata in esercizio. Invece, i grandi impianti che
entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 e fino a tutto il 2012, per
accedere alle tariffe incentivanti, devono essere iscritti nell’apposito
registro informatico gestito dal GSE, in una posizione tale da rientrare nei
limiti di costo definiti per ciascun periodo.
Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi
impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 (non obbligati
all’iscrizione al registro GSE) e per quelli iscritti nel registro per il 2011
determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo,
l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo
al secondo semestre 2012.
Ulteriore condizione per ottenere gli incentivi è la
seguente: la certificazione di fine lavori dell’impianto deve pervenire al GSE
entro 7 mesi (9 mesi per gli impianti oltre 1 MW) dalla data di pubblicazione
della graduatoria degli impianti iscritti al registro che il GSE pubblicherà
sul proprio sito entro 15 giorni dalla data di chiusura del relativo periodo.
In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di
entrata in esercizio dell’impianto.
Come funzionano il registro e la graduatoria del GSE per i
grandi impianti
Per il 2011 e il 2012, i grandi impianti devono essere
iscritti nell’apposito registro del GSE inviando la documentazione di cui
all'allegato 3-A. Per il 2011, le richieste di iscrizione al registro devono
pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. In caso di ulteriore
disponibilità nell’ambito del limite di costo, il registro è riaperto dal 15
settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre 2012, ci si potrà
iscrivere dal dal 1° al 30 novembre 2011 (eventuale riapertura dal 1° al 31
gennaio 2012). Per il secondo semestre 2012 dal dal 1° al 28 febbraio 2012
(eventuale riapertura dal 1° al 31 maggio 2012).
Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al
registro e la pubblica sul proprio sito entro 15 giorni dalla chiusura del
relativo periodo. L’iscrizione dell’impianto al registro decade se manca la
certificazione della fine dei lavori. La graduatoria non è soggetta a
scorrimento, salvo cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino
in esercizio entro il 31 agosto 2011. L’iscrizione al registro non è cedibile a
terzi. Le regole tecniche per l’iscrizione al registro saranno pubblicate dal
GSE entro il 15 maggio 2011.
La richiesta e l’erogazione dell’incentivo
Entro 15 giorni solari dall’entrata in esercizio
dell’impianto, il responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di
incentivo, completa della documentazione prevista dall'allegato 3-C. I gestori
di rete hanno l’obbligo di collegare gli impianti alla rete elettrica nei termini
stabiliti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt
99/08. Fatte le opportune verifiche, il GSE eroga gli incentivi entro 120
giorni dal ricevimento della richiesta.
Indennizzo per ritardi nella connessione
Nel caso in cui il gestore di rete non rispetti i tempi per
la connessione, previsti dalla Delibera ARG/elt 99/08, e questo ritardo
comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si
applicano le misure di indennizzo previste dalla Delibera ARG/elt 181/10
dell’Authority.
Chi può accedere agli incentivi
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti persone
fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini per impianti
fotovoltaici di almeno 1 kW, conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 1
e al Dlgs 28/2011, nuovi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti
isolate.
Entità delle tariffe incentivanti
La tariffa incentivante, differenziata per potenza
dell’impianto e per periodo temporale secondo le tabelle di cui all’allegato 5,
è riconosciuta per 20 anni dall’entrata in esercizio dell'impianto ed è
costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
Tabelle Allegato 5
Premi aggiuntivi
I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un
premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti. È previsto un premio:
- per gli impianti abbinati ad un uso efficiente
dell’energia;
- del 5% per gli impianti ubicati in zone industriali,
miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti
contaminati;
- del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni sotto
i 5000 abitanti;
- di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in
sostituzione di coperture in amianto;
- del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per
quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile per almeno
il 60% ad una produzione realizzata nell’Unione europea.
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi
di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una
tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti
fotovoltaici realizzati su edifici” e quella per “altri impianti fotovoltaici”.
Il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli
fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura
della serra stessa non deve superare il 50%.
Download del Testo Integrale del Decreto Legislativo
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